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OMICIDIO STRADALE – TRIBUNALE DI FIRENZE N. 2838/2017 –
La violazione di una regola cautelare in materia di circolazione stradale da parte di un automobilista non è sufficiente di per sé a far presumere l’esistenza del nesso causale tra il comportamento di quest’ultimo e l’evento dannoso verificatosi a seguito di incidente. Il nesso eziologico tra la condotta colposa e il danno deve escludersi quando sia dimostrato che l’incidente si sarebbe ugualmente verificato anche qualora la condotta antigiuridica non fosse stata posta in essere.

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GUIDA SOTTO L’EFFETTO DI STUPEFACENTI – TRIBUNALE DI VENEZIA 3.11.2017 –
Il reato ex art. 187 C.d.s. non sussiste se, al momento del sinistro, il conducente aveva eliminato dal sangue tutte la cocaina assunta, essendo rimasto soltanto presente un metabolita inattivo.

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SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA A CHI NON CE L’HA AL MOMENTO DELLA VIOLAZIONE O A CHI HA IL FOGLIO ROSA E LA CONSEGUE SUCCESSIVAMENTE AL FATTO ILLECITO – CASS. PEN., SEZ. III, 16.10.2017, N. 47589 –
Non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che discenda per legge da illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a chi li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione o, se richiesta, non sia stata mai conseguita; ne’, tanto meno, può essergli precluso, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione, il diritto ad ottenerla nel caso in cui non ne sia ancora in possesso.

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SINISTRO STRADALE – ACCERTAMENTI MEDICO SANITARI – MANCANZA DI CONSENSO DELL’INTERESSATO – UTILIZZABILITA’ NEL PROCESSO PENALE – CASS. PEN., IV SEZ., 7.9.2017, N. 40709 –
In relazione a un sinistro stradale, è pacificamente ritenuto in giurisprudenza che il prelievo ematico effettuato dai sanitari, su richiesta della Polizia Giudiziaria, per la verifica del tasso alcolemico, sia utilizzabile anche in assenza di consenso verbalmente espresso dall’interessato purché quest’ultimo non abbia opposto un esplicito rifiuto. È  tuttavia necessario che il prelievo ematico sia stato eseguito dal personale sanitario nell’ambito di un protocollo medico di pronto soccorso; a tal fine, ovviamente, la valutazione se si debba o meno sottoporre il medesimo a cure mediche e procedere anche al prelievo ematico, onde predisporre adeguate cure farmacologiche, è rimessa agli stessi sanitari ma gli organi di P.G. sono legittimati a richiedere l’accertamento del tasso alcolemico, i cui risultati possono essere utilizzati ai fini penali, indipendentemente dal consenso prestato o meno in tal senso dal guidatore.

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STUPEFACENTI – CODICE DELLA STRADA – REVOCA DELLA PATENTE – CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 25.7.2017, N. 3673 –
La revoca della patente di guida è una conseguenza automatica nei casi di condanna per detenzione o spaccio di stupefacenti, anche se la condotta è qualificabile come di ‘lieve entità’ e anche a seguito della modifiche del comma 5 del D.p.r. 309/90.

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RIFIUTO DELL’ALCOLTEST – ART. 186, CO. 7 C.D.S. – QUANDO E’ LEGITTIMO – CASS. PEN., SEZ. IV, 7.9.2017, N. 40758 –
Non è reato il rifiuto all’accompagnamento presso l’ospedale, per ivi eseguire l’accertamento alcolimetrico, se questo dista molti chilometri dal luogo in cui il conducente è stato fermato.

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GUIDA SOTTO L’EFFETTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI – ART. 187 CDS – CASS. PEN., SEZ. IV, 16.6.2017, N. 30237 –
Sebbene il test più attendibile sia quello del sangue, l’accertamento della guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti può avvenire anche sulla base del solo esame delle urine.

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CIRCOLAZIONE STRADALE – OMICIDIO COLPOSO – CASS. PEN., SEZ. IV, 27.4.2017, N. 25552 –
L’obbligo di moderare adeguatamente la velocità in relazione alle caratteristiche del veicolo e alle condizioni ambientali deve essere inteso nel senso che il conducente deve essere non solo sempre in grado di padroneggiare assolutamente il veicolo in ogni evenienza, ma deve anche prevedere le eventuali imprudenze altrui e tale obbligo trova il suo limite naturale unicamente nella ragionevole prevedibilità degli eventi, oltre il quale non è consentito parlare di colpa.

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OMICIDIO STRADALE – CAUSALITA’ – TRIBUNALE DI FIRENZE N. 1446/2017 –
Si deve escludere la responsabilità penale per la morte derivante dalla condotta del conducente, qualora si inseriscano fattori causali autonomi in grado di interrompere il nesso di causalità preesistente.

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GUIDA SOTTO L’EFFETTO DI STUPEFACENTI – TRIBUNALE DI AOSTA, 3.3.2017, N. 117 –
Ai fini della condanna per la contravvenzione prevista dall’art. 187 Codice della Strada, è necessario provare non solo la precedente assunzione di sostanze stupefacenti ma, pure, che l’agente abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione. Deve, dunque, dimostrarsi che il soggetto si trovi in stato di alterazione psicofisica dovuto all’assunzione di sostanza stupefacente e non semplicemente, e non soltanto, che l’agente abbia guidato in tale stato. Trattasi di principio ormai consolidato che tiene conto che la pregressa assunzione di sostanze stupefacenti può trovare riscontro a distanza di giorni nei liquidi biologici e che non soltanto per tale riscontro è possibile affermare che il soggetto guidi, in quel preciso momento, in stato di alterazione psicofisica.

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ACCERTAMENTI URGENTI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA – RILEVAMENTO DEL TASSO ALCOLEMICO CON IL PRECURSORE PRIMA DELL’ALCOLTEST – CASS. PEN., SEZ. IV, 11.1.2017, N. 20325 –
Deve ritenersi atto irripetibile ex art. 354 c.p.p., perchè soggetto a modificazione, anche l’esecuzione dell’accertamento qualitativo preliminare mediante precursore o pretest. La conseguenza è che l’avviso di farsi assistere da un difensore di fiducia, tenuto conto degli artt. 356 c.p.p. e 114 disp.att. c.p.p., deve essere rivolto all’automobilista già prima del precursore e non soltanto dopo, allorquando allo stesso viene richiesto di sottoporsi ad alcoltest in ragione dell’esito positivo preliminare; pena, la nullità dell’atto di polizia.

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GUIDA SOTTO STUPEFACENTI E OBBLIGO DI RECARSI IN OSPEDALE PER ACCERTAMENTI – CASS. PEN., SEZ. IV, 11.1.2017, N. 12197 –
Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti finalizzati alla verifica dello stato di alterazione derivante dall’uso di sostanze stupefacenti presso una struttura sanitaria è tale da integrare il reato previsto dall’articolo 187, comma 8, del codice della strada solo se gli operanti, nell’avanzare la richiesta di accertamento, si siano attenuti al rispetto della procedura di legge, che consente l’accompagnamento presso la struttura sanitaria solo laddove l’accertamento effettuato mediante apparecchi portatili abbia dato esito positivo ovvero laddove si abbia altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

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ESAME DEL TASSO ALCOLEMICO IN OSPEDALE – CASS. PEN., SEZ. IV, 27.2.2017, N. 9391 –
Il rifiuto di sottoscrivere il modulo di consenso informato all’accertamento del tasso alcolemico mediante prelievo ematico in ambito ospedaliero costituisce, a norma dell’art. 186, co. 5 e 7, C.d.s., comportamento del tutto analogo al rifiuto all’alcoltest.

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PATENTE A PUNTI – DICHIARAZIONE DEL CONDUCENTE – CASS. PEN., SEZ. V, 16.3.2017, N. 12779 –
Integra il falso ideologico in atto pubblico la condotta di chi dichiara che alla guida dell’autovettura al momento dell’infrazione ci fosse un’altra persona, al fine di evitare la decurtazione dei punti e la sospensione della patente.

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GUIDA IN STATO DI EBBREZZA – CASS. PEN., SEZ. IV, N. 4234/2017 –
Se i medici ritengono di non sottoporre l’automobilista a cure mediche e a prelievo ematico, la richiesta degli organi di polizia giudiziaria di effettuare l’analisi del tasso alcolemico per via ematica, in presenza di un dissenso espresso dell’interessato, è illegittima e, quindi, l’eventuale accertamento, comunque effettuato a mezzo del prelievo ematico da parte dei sanitari, è inutilizzabile ai fini della responsabilità penale di cui all’art. 186 C.d.s..